La prescrizione nel contratto di assicurazione

La prescrizione nel contratto di assicurazione

 

In generale

La ratio (di interesse pubblico) della prescrizione è quella di tutelare la certezza dei rapporti giuridici, certezza che viene raggiunta tramite la definitiva estinzione del diritto legata alla inattività (= disinteresse) del titolare per un determinato periodo di tempo (art. 2934 c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”).

Secondo l’art. 2935 c.c. la regola generale è che “la prescrizione comincia decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere”; La norma è fondamentale (in ogni ambito applicativo) in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza temporale tra un determinato accadimento ed il successivo sorgere dello specifico diritto .

La prescrizione non è rilevabile di ufficio ma deve essere tempestivamente sollevata in giudizio; trattandosi di eccezione in senso tecnico nelle cause di Tribunale dovrà essere dedotta – a pena di decadenza – nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata (almeno 20 giorni prima della udienza di comparizione indicata in citazione).

Il pagamento del debito prescritto non è ripetibile; una volta disposto pagamento di sinistro prescritto non sarà possibile chiedere rimborso.

La prescrizione ordinaria in materia contrattuale è di dieci anni.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno (art. 2947 c.c.) in ambito extracontrattuale è quinquennale, mentre il diritto al risarcimento del danno (danni materiali) in ambito di circolazione di veicoli è biennale.

Il codice prevede inoltre una serie di diritti per i quali sono previsti termini più brevi.

In materia di assicurazione 

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione.

 [I]. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [1882 ss.].

[II]. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).

[III]. Nell’assicurazione della responsabilità civile [1917], il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

[IV]. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

[V]. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità [1928 ss.].

Per quanto di interesse ricordiamo che la prescrizione in tema di garanzie dirette Infortuni o Malattie è (dal 2008) biennale.

INVIDUAZIONE DEL DIES A QUO

In tutte le assicurazioni contro i danni (ad eccezione della sola assicurazione della RC) il diritto al pagamento dell’indennizzo teoricamente dovuto decorre dal “giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”; il “fatto su cui il diritto si fonda” è il sinistro inteso in senso oggettivo cioè – secondo diffusa definizione – l’avveramento del rischio o l’avveramento dell’evento avverso assunto in garanzia. Ciò vuol dire che, in via generale, la prescrizione del diritto all’indennizzo decorre immediatamente dalla data del sinistro. A tale regola si deroga significativamente nella assicurazione contro gli infortuni:

  • In relazione alla garanzia IP (invalidità permanente da infortunio o da malattia) il dies a quo non decorre dalla data dell’evento traumatico (o dalla diagnosi della malattia) ma dalla data in cui i postumi si sono stabilizzati (solo in tale data “sorge” il sinistro “IP”);
  • La prescrizione relativamente alla diaria da inabilità temporanea decorre di giorno in giorno (de die in diem) relativamente a ciascun giorno di malattia (o ricovero);

ULTERIORI DEROGHE \ CASI SPECIALI

  • arbitrato\perizia contrattuale

Secondo Cass. 2004 n.14487 laddove il contratto preveda un arbitrato libero (irrituale o perizia contrattuale) finalizzato alla stima del danno il dies a quo decorrerà dalla data del deposito del lodo; tale regola varrà solo se l’arbitrato sarà validamente richiesto nel termine di due anni dalla data del sinistro trovando altrimenti applicazione il termine di cui all’art. 2952 comma 2 c.c.

  • condizione sospensiva

se nel contratto il pagamento dell’indennizzo è subordinato a condizione sospensiva (es. in ambito RSS il fatto di subordinare il pagamento alla materiale consegna dei giustificativi di spesa in originale) il termine iniziale decorrerà non dalla data del sinistro ma dalla data di verificazione della condizione.

  • assicurazione per conto altrui

La particolare fattispecie del terzo beneficiario (assicurato non contraente) non prevede regole derogatorie salvo – ovviamente – la responsabilità del contraente che abbia omesso di informare l’assicurato della esistenza del contratto e della possibilità di ottenere indennizzo. L’ignoranza dell’assicurato costituisce infatti mero impedimento di fatto e non influisce sul decorso del termine prescrizionale.

SOSPENSIONE

La sospensione del decorso della prescrizione è, in generale prevista in virtù di particolari rapporti delle parti (2941 c.c.: es. tra coniugi o tra tutore e minore o tra s.p.a. ed amministratori) o delle condizioni del titolare del diritto (2942 c.c.: es. minori privi di rappresentante legale); In materia assicurativa forse l’unica ipotesi concreta di sospensione che potrebbe verificarsi è quella di cui al n. 8 dell’art. 2941 (caso del debitore\assicuratore che abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito che comporta la sospensione della prescrizione sino a quando il creditore\assicurato lo abbia scoperto).

In ambito specifico di assicurazione della RC è inoltre prevista una ipotesi speciale si sospensione per la quale (art. 2952 comma 4° c.c.) la comunicazione all’assicuratore della richiesta danni del terzo o della citazione da questo notificata SOSPENDE il corso della prescrizione sinchè il credito del terzo non sia divenuto liquido ed esigibile oppure sia sia prescritto.

INTERRUZIONE

La interruzione, a differenza della sospensione, non inibisce il decorrere del lasso di tempo previsto ma lo ferma e lo annulla facendo decorrere ab initio, dalla data di ricezione della relativa comunicazione, un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione è interrotta:

  1. dalla notifica dell’atto giudiziario;
  2. dalla comunicazione della richiesta danni (costituzione in mora);
  3. dalla comunicazione di apertura di procedimento arbitrale;
  4. dal riconoscimento del diritto da parte del debitore.

Tali regole valgono chiaramente anche in ambito assicurativo con le seguenti opportune precisazioni:

In relazione alla “richiesta danni” (o costituzione in mora) l’effetto interruttivo è riconosciuto dalla giurisprudenza solo alle richieste conformi al 1219 primo comma c.c.; Si deve trattare di specifiche intimazioni a rendere la prestazione dovuta (contrattuale o extracontrattuale) fatta per iscritto (RR, Fax o PEC). Così, ad esempio, sono state ritenute non idonee ad interrompere la prescrizione la raccomandata con cui l’assicurato comunica di “imputare un pagamento a titolo di acconto” sul maggior dovuto o formula un generico “invito a trattare”.

In relazione alla comunicazione di apertura di procedimento arbitrale si deve specificare che l’effetto interruttivo è riconosciuto alla sola richiesta di arbitrato rituale (si deve però ricordare l’effetto sospensivo della richiesta di arbitrato irrituale o perizia contrattuale).

In relazione alla domanda giudiziale deve rammentarsi che la “interruzione”, in ambito giurisdizionale, ha effetti permanenti sino al momento in cui non passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

In relazione alla interruzione per effetto del riconoscimento da parte dell’assicuratore la casistica è nutrita; Frequente è il caso in cui l’assicurato sostenga la avvenuta interruzione (per effetto di tacito riconoscimento) avendo in mano lettere o mail di liquidatori.

In linea teorica (secondo Dottrina e giurisprudenza) le varie comunicazioni (comprensive anche di offerte) fatte durante le c.d. “trattative stragiudiziali” NON hanno efficacia interruttiva. E ciò per la seguente ragione pratica: tutte le trattative stragiudiziali sono di norma effettuate con l’unico scopo per comporre bonariamente la vertenza (quindi che le tipiche reciproche concessioni per giungere al contratto tipico di transazione); lo scopo transattivo evita quindi, in generale, l’effetto ricognitivo dell’altrui diritto. Così, ad esempio, in ambito infortuni è stato negato effetto interruttivo alla comunicazione con un liquidatore abbia disposto la visita medico-legale dell’assicurato (Trib. Bolzano 27.3.2003 in Resp. Civ. 2004, 818). A questa regola si deroga tuttavia quando nelle comunicazioni della Compagnia sia rilevabile in modo chiaro ed inequivocabile il proprio obbligo indennitario (espresso senza condizioni di sorta)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.